COLLABORATORI ESTERNI

 

GLI ADEMPIMENTI DA VERIFICARE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI (COLLABORATORI ESTERNI), IN QUALITÀ DI DATORI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E LA SICUREZZA SUL LAVORO

 

ADEMPIMENTI DA VERIFICARE

 

L'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione definisce i contenuti e le modalità formative in modo inderogabile, ed è stato meglio definito a livello applicativo dal successivo accordo interpretativo del 25 luglio 2012.


Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori autonomi (collaboratori esterni) in materia di salute e di sicurezza sul lavoro il legislatore ha esplicitamente indicato che gli stessi hanno la facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici incentrati sui rischi delle attività dagli stessi svolte, lo devono comunque fare secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 sulla formazione in generale dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, fermo restando comunque il rispetto degli obblighi previsti da norme speciali.
In tal caso in definitiva, tutto avviene come per i lavoratori dipendenti, con la sola differenza che il lavoratore autonomo provvederà a curare la sua formazione a proprie spese prima di assumere la prestazione di lavoro. Ciò si deve leggere anche in funzione dell'art. 299 del D.Lgs 81/08 che configura la situazione del datore di lavoro di fatto.


Il collaboratore a partita IVA potrebbe trovarsi in due situazioni:
• si tratta di effettivo lavoro libero-professionale, nel qual caso si applica soltanto l'art. 21 (imprese familiari o similari) – “Non negli Studi Medici”;
• si tratta di un lavoro con vincolo di subordinazione in quanto, indipendentemente dal fatto di avere partita IVA, opera nell'ambito dell'organizzazione del "datore di lavoro di fatto". In quest'ultimo caso devono essere attuati tutti gli adempimenti previsti.


“la Commissione per gli Interpelli - un committente, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui al comma 2 dell’allegato XVII, che cita testualmente: I lavoratori autonomi dovranno esibire (al Committente) al punto d) attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria”. “La mancata formazione prevede nei confronti del Datore di Lavoro l’arresto da 2 a 4 mesi oppure l’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.”


In conclusione, la formazione dei collaboratori esterni dovrà essere effettuata e verificata dal Datore di Lavoro, previa l’esclusione dall’attività lavorativa.

 

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