ADEMPIMENTI VERSO I DIPENDENTI

 

GLI ADEMPIMENTI PIÙ IMPORTANTI CUI I MEDICI CHE HANNO DEI DIPENDENTI, IN QUALITÀ DI DATORI DI LAVORO, SONO CHIAMATI AD OTTEMPERARE, OVVERO ATTIVITÀ CHE TUTTI I DATORI DI LAVORO DEVONO SVOLGERE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E LA SICUREZZA SUL LAVORO

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 


Ai sensi del sopra citato decreto, anche i Medici che hanno uno o più dipendenti, devono rispettare gli obblighi normativi in capo alla figura di Datore di Lavoro; di seguito riportiamo tali obblighi: D.Lgs 81/08, Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28: (ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3) (ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f) b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400) Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;


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1) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;


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OBBLIGHI PRINCIPALI

 

1. NOMINA DEL RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione). Due opzioni: 1. il Datore di Lavoro può svolgere direttamente l’incarico di RSPP dopo aver frequentato un corso di formazione specifico per RSPP Datori di Lavoro e i successivi aggiornamenti quinquennali; 2. il Datore di Lavoro che non intende svolgere i corsi può nominare ed incaricare un RSPP esterno (consulente) - D.Lgs. 81/08, artt. 31 e 32.

 

2. REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Redazione del documento di Valutazione dei Rischi obbligatorio ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 81/08. Si ricorda che, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, il comma 5 dell’art. 29 cita: I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). A tale proposito il 6 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 che individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

 

3. CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI ESTERNI Tutti i lavoratori dipendenti devono essere sottoposti ad un corso di formazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Formazione IMPIEGATO/SEGRETARIO (solo mansioni d’ufficio) = 4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica – Basso Rischio Formazione INFERMIERE / ASSISTENTE ALLA POLTRONA / ADDETTO ALLE PULIZIE = 4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica – Alto Rischio

 

4. CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI Nei luoghi di lavoro devono essere presenti degli addetti alla gestione emergenze, ovvero gli ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (tale figura si presume possa essere automaticamente ricoperta dal Medico) e gli ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI. Tali addetti devono aver svolto uno specifico corso di formazione ed in seguito un aggiornamento obbligatorio ogni 3 anni. Il corso può essere svolto dal dipendente oppure anche direttamente dal Datore di Lavoro. Corso Addetto Prevenzione Incendi (Rischio Basso) = 4 ore Corso di Aggiornamento per Addetto alla Prevenzione Incendi (Rischio Basso) = 2 ore

 

5. NOMINA DEL RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) Poiché ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.Lgs 81/08, In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori hanno la possibilità di scegliere una delle seguenti opzioni: – eleggere internamente un rappresentante tra di loro il quale dovrà frequentare un corso di formazione di 32 ore + aggiornamento annuale 4 ore – rinunciare ad eleggere internamente un rappresentante ed avvalersi di un RLS Territoriale (attualmente non sono ancora stati istituiti né a livello regionale né a livello nazionale)

 

6. SORVEGLIANZA SANITARIA Il Datore di lavoro dovrà provvedere a nominare un Medico Competente il quale valuterà se i dipendenti dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, in particolare quelli che svolgono mansioni di infermiere (rischio biologico) o impiegato con utilizzo di Videoterminali >20 h settimanali.

 

7. CONFORMITA’ LUOGHI DI LAVORO Il Datore di Lavoro deve essere in possesso della conformità degli impianti elettrici ed inoltre deve far effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra da società abilitate. In ogni luogo di lavoro deve essere presente almeno un estintore che dovrà essere sottoposto a controlli e verifiche periodiche semestrali.

 

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